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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 18/bis (Norma transitoria concernente le autorizzazioni provvisorie ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381)

(1) Le autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere previste nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono convertite in concessioni. La durata della concessione corrisponde a quella dell'autorizzazione provvisoria. Le quantità d'acqua per le relative concessioni sono conformate ai sensi del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Il rinnovo della concessione avviene ai sensi dell'articolo 16.23)

23)
L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.