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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 2 (Competenze)

(1) L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decide sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, al rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio della licenza di attingimento di acqua.