Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 luglio 2005, n. 28.
(1) In conformità al disposto dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, il/la Presidente della Provincia è autorizzato a determinare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali.
(2) Il/La Presidente della Provincia è altresì autorizzato o autorizzata a determinare con la stessa procedura la parte spettante ai comuni dei tributi speciali catastali incassati dai comuni stessi per i servizi catastali erogati tramite i loro sportelli.21)
Art. 20, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.