Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 febbraio 2003, n. 6.
(1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge è svolta dall'ufficio competente per l'agricoltura biologica presso la Ripartizione. Per le stesse finalità l'ufficio di cui sopra può avvalersi della collaborazione di altre strutture dell'amministrazione provinciale e del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri (N.A.S.).