(1) I decreti di vincolo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, ed i provvedimenti particolari adottati ai sensi dell'articolo 5 nonché gli oneri ad essi connessi ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del piano di tutela di cui all'articolo 27 della presente legge.
(2) Sino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge continuano a trovare applicazione: