(1) La Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia, aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche relative alla tossicità, alle persistenze ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti, in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.