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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 57/bis (Sanzioni amministrative )

(1) La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d'acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d'acqua residua prescritta, l'attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, l'utilizzo d'acqua per altri usi da derivazioni già concesse, nonché l'inosservanza del periodo di utilizzo e della quantità di acqua concessa:43)

  1. per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
  2. per uso industriale e per l'innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro;
  3. per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:
    1. fino a kW 50 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro;
    2. fino a kW 220 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro;
    3. fino a kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
    4. oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro.

(2) La violazione di altre norme di legge o regolamentari in materia di utilizzazione delle risorse idriche, l'effettuazione di varianti alle opere di derivazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, l'inosservanza di prescrizioni generali e speciali della concessione, dell'autorizzazione o dell'ordinanza, la manutenzione delle opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare:

  1. per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 125,00 euro a 1.250,00 euro;
  2. per uso industriale e per l'innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
  3. per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:
    1. fino a kW 50 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
    2. fino a kW 220 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro;
    3. fino a kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro;
    4. oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

(3) L'inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell'acqua potabile è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria come segue:

  1. l'inosservanza dei divieti e obblighi relativi alla manutenzione nelle aree di tutela dell'acqua potabile è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro;
  2. la violazione delle disposizioni delle aree di tutela relative a costruzioni e lavori di scavo è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 20.000,00 euro;
  3. l'esecuzione di misure, interventi o lavori nelle aree di tutela in mancanza delle perizie idrogeologiche prescritte o delle autorizzazioni necessarie o delle prove sulla compatibilità di un progetto con le disposizioni di tutela è sanzionata con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000,00 euro;
  4. tutte le altre violazioni degli specifici divieti, vincoli o limitazioni all'uso sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 44)
43)
L'alinea del comma 1 dell'art. 57/bis è stata così sostituita dall'art. 14, comma 26, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
44)
L'art. 57/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4. Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 27, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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