Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.
(1) Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie locali operanti nel territorio provinciale nonché i punti per la vendita di biglietti delle autolinee pubbliche, della navigazione aerea e delle linee marittime, lacuali e fluviali.