In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 17 (Uffici di biglietteria)

(1) Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie locali operanti nel territorio provinciale nonché i punti per la vendita di biglietti delle autolinee pubbliche, della navigazione aerea e delle linee marittime, lacuali e fluviali.