(1) La Giunta provinciale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano, a proprio carico, avere un servizio proprio di prevenzione incendi e di intervento, la misura minima di detto servizio nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali e il numero dei vigili la cui presenza nello stabilimento durante gli orari di lavoro deve essere costante. I relativi costi sono a carico dello stabilimento.
(2) Le squadre sono formate dai dipendenti dello stabilimento idonei al servizio antincendi. Esse dipendono dal datore di lavoro, responsabile verso il direttore tecnico dell'Azienda speciale, cui spetta il controllo tecnico. L'istruzione tecnica può essere fornita dalla Scuola provinciale antincendi di cui all'articolo 55, in base a un tariffario fissato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.
(3) Nel caso di interventi di particolare gravità, vige il principio del reciproco aiuto e appoggio di cui all'articolo 32 e pertanto il direttore operativo dell'intervento o il sindaco possono chiedere l'intervento delle squadre aziendali anche al di fuori dello stabilimento. In questo caso le spese relative sono a carico del comune interessato dall'intervento. Si applicano anche l'articolo 49, commi 1, 2 e 3.