(1) (2)138)
(3)139)
(4)140)
(5) L'autorizzazione, già di competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ad aprire, ampliare, trasformare ed esercitare case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi, radiodiagnostica ed affini, e di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è rilasciata sentito, in caso di deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.