(1) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di istituzioni di diritto privato per la gestione di centri di prevenzione, comunità terapeutiche e centri finalizzati alla riabilitazione e al recupero di particolari categorie di persone.
(2) Lo statuto dell'istituzione deve assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni operanti nel settore, nonché un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi sociali e di controllo.
(3) In attesa dell'emanazione di un'apposita legge atta a disciplinare l'intera materia, la Giunta provinciale stabilisce le modalità di assegnazione di beni immobili, delle attrezzature e degli arredamenti necessari alle istituzioni di cui al comma 1.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata a versare alle istituzioni di cui al comma 1, oltre alla quota sociale statutariamente prevista, anche un contributo annuo per la gestione dei centri di prevenzione, delle comunità terapeutiche e dei centri di riabilitazione. Previo parere degli organi consultivi competenti, tale contributo può essere versato in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento di quello indicato nel bilancio di previsione dell'istituzione.
(5) Su proposta delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale può autorizzare altre forme di gestione delle strutture di cui al comma 1, in forma di collaborazione fra le aziende medesime e associazioni di volontariato. Il finanziamento dell'attività avviene sulla base delle prestazioni definite in appositi progetti e piani di produzione e nell'ambito dei finanziamenti fissati annualmente e dei relativi trasferimenti alle aziende sanitarie medesime.