(1) L'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati può essere affidato all'"Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca" e all'organizzazione territorialmente competente della "Croce Rossa Italiana".128)
(1/bis) Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalità per l'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono essere rispettati i seguenti requisiti:
- il servizio, indipendentemente dall'economicità del concreto intervento, è da prestare sull'intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualità sull'intero territorio provinciale;
- le organizzazioni affidatarie del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in caso di catastrofi;
- la domanda di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, può essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese;
- le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d'urgenza. 129)
(2) Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta.
(3) Le aziende sanitarie provvedono altresì ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie.
(4) I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalità tecnico-organizzative nonché il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
(5) Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, può optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.