(1) Il programma di formazione dell'operatore socio-sanitario è disciplinato dalla Giunta provinciale.
(2) La durata ed i contenuti della formazione, nel rispetto dei contenuti e requisiti minimi di cui alla normativa statale, vengono integrati con ulteriori tematiche ed indirizzi in base allo sviluppo della formazione ed al fabbisogno dei servizi socio-sanitari della Provincia autonoma di Bolzano.