(1) L'atto aziendale di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina l'attribuzione al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario, al Direttore tecnico-assistenziale, ai Direttori di comprensorio sanitario, ai dirigenti amministrativi coordinatori, ai Direttori medici coordinatori, ai dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori, ai Direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, ai dirigenti tecnico-assistenziali nonché ai Direttori di distretto, di dipartimento e a tutti gli altri dirigenti responsabili di struttura, dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano aziendale e nel piano sanitario provinciale, comprese, per i Direttori, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno.
(2) La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 48 e, per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, delle disposizioni di cui alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche.91)