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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 36 (Partecipazione alla spesa ospedaliera)  delibera sentenza

(1) In relazione all'andamento finanziario della spesa sanitaria riferita al territorio provinciale la Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre una partecipazione alla spesa ospedaliera da determinarsi secondo le seguenti disposizioni.

(2) Per ogni giornata di degenza, esclusa quella di dimissione, in un presidio ospedaliero accreditato con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali, compresi quelli austriaci, può essere prevista anche per i ricoveri disposti per cure riabilitative e post acute una partecipazione alla spesa ospedaliera nella misura giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta provinciale.

(3) La partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 1 e 2 può essere prevista solo per impedire una eventuale elusione della partecipazione alle spese per le prestazioni ambulatoriali. In ogni caso può essere prevista una partecipazione alle spese per la copertura delle spese per il vitto e l'alloggio, applicando i criteri di cui all'articolo 35, comma 1.

(4) La misura della partecipazione di cui al comma 2 viene stabilita di entità maggiorata per i costi di ricovero derivante da infortunio causato da attività sportive o ricreative particolarmente a rischio, individuate dalla Giunta provinciale. La maggiorazione non riguarda in ogni caso gli sport di massa e le attività sportive tradizionali in Alto Adige.

(5) La Giunta provinciale può assoggettare le prestazioni di pronto soccorso, effettuate presso un presidio ospedaliero della provincia e non seguite da ricovero, alla vigente normativa sulla partecipazione alla spesa sanitaria.

(6) La Giunta provinciale può prevedere una partecipazione alla spesa per il trasporto malati e per l'elisoccorso, determinando annualmente il relativo ammontare. La quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino è determinata tenuto conto dell'età della popolazione servita e della struttura orografica del territorio.

(7) La partecipazione alla spesa di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 non è dovuta dalle persone esentate dal pagamento di ticket. I ricoveri dovuti a parto non sono soggetti alla partecipazione di cui alla presente disposizione.

massimeDelibera 21 maggio 2012, n. 762 - Attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 11 dicembre 2009
massimeDelibera N. 423 del 14.03.2011 - Determinazione della retta omnicomprensiva giornaliera per le “Cure Palliative" erogate nell'ambito provinciale da strutture pubbliche, a partire dal 01.01.2011
massimeDelibera N. 1068 del 21.06.2010 - Approvazione dei percorsi consultoriali in ambito psicologico e ginecologico che i consultori familiari possono erogare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) e revoca della deliberazione provinciale Nr. 3170 del 30.12.2009
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