(1)49)
(2) Le forniture di beni, le prestazioni e i servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui all'articolo 5, comma 2.50)
(3) La direzione generale dell'azienda sanitaria deve tenere aggiornato il libro delle deliberazioni adottate dal Direttore generale. L'azienda sanitaria è tenuta ad adottare, per conferire uniformità di struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, l'apposito schema approvato dalla Giunta provinciale.