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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 12/quater (Compiti del direttore di comprensorio sanitario)

(1) Nel rispetto della programmazione provinciale, dell'atto aziendale, della programmazione strategica aziendale e fatte salve le competenze del Direttore generale, il Direttore di comprensorio sanitario ha la competenza ed è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle direttive della Direzione generale nonché della programmazione e della gestione operativa del relativo ambito territoriale, e in particolare:

  1. dell'integrazione fra i servizi sanitari del comprensorio sanitario e i servizi socio-sanitari;
  2. del coordinamento complessivo dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi, tecnici e professionali del comprensorio sanitario;
  3. della rilevazione, dell'orientamento e della valutazione della domanda sanitaria e socio-sanitaria, della verifica del grado di soddisfacimento della stessa nel perseguimento degli obiettivi di salute definiti anche a livello aziendale, nonché della garanzia dell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari nel comprensorio sanitario attraverso un sistema integrato e del rispetto dei tempi di attesa definiti a livello provinciale e aziendale;
  4. della gestione del budget assegnato al singolo comprensorio sanitario e della negoziazione con i responsabili delle relative unità organizzative in termini di obiettivi, di attività e di risorse;
  5. della valutazione comparativa dei costi e dei risultati attraverso il controllo di gestione;
  6. della nomina dei responsabili di struttura semplice e dei direttori d'ufficio del comprensorio sanitario;
  7. dell'espressione dell'intesa con il Direttore generale di cui all'articolo 48, commi 3, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 12/bis, comma 4, e all'articolo 14, commi 5 e 6, nonché per il conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento e direttore di ripartizione del comprensorio sanitario;
  8. dell'assunzione nel comprensorio sanitario, nei limiti delle risorse assegnate, del personale dipendente, a contratto o convenzionato;
  9. della gestione del sistema di valutazione dei dirigenti del comprensorio sanitario;
  10. della predisposizione delle graduatorie permanenti e per esigenze contingenti e dell'espletamento dei concorsi e delle procedure di selezione a livello di comprensorio sanitario, avvalendosi delle apposite strutture di cui al comma 2;
  11. della gestione del personale in servizio presso il comprensorio sanitario sulla base degli indirizzi aziendali;
  12. della stipulazione di accordi sindacali sulle materie di valenza comprensoriale demandate dalla contrattazione collettiva aziendale;
  13. delle procedure relative a forniture e servizi aventi valenza comprensoriale e delle stesse procedure aventi valenza aziendale, il cui espletamento viene assegnato al comprensorio sanitario;
  14. delle attività di cui all'articolo 16, comma 3, numero 9), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), delegati dalla Giunta provinciale, nonché della gestione del patrimonio e della sicurezza a livello comprensoriale;
  15. della implementazione, manutenzione e assistenza dei sistemi informativi aventi valenza comprensoriale;
  16. di ogni altra funzione delegata dal Direttore generale.

(2) Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il Direttore del comprensorio sanitario si avvale delle strutture specifiche all'uopo preposte.

(3) Il Direttore di comprensorio sanitario è il diretto superiore del coordinatore dei Direttori medici, del coordinatore dei dirigenti tecnico-assistenziali e del coordinatore dei dirigenti amministrativi del comprensorio sanitario.22)

22)
L'art. 12/quater è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
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