In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 24 (Sentenza sul prezzo d'assunzione)

(1)Passata in giudicato la sentenza che determina il prezzo d’assunzione del maso, l’erede chiamato/a all’assunzione diventa assuntore/assuntrice del maso e debitore/debitrice della massa ereditaria per l’ammontare del prezzo d’assunzione determinato nella sentenza.22)

22)
L'art. 24 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P.22 gennaio 2010, n.2.