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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 10 (Diritto di prelazione a favore di affittuari o di affittuarie)

(1) Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, spetta all'affittuario coltivatore diretto o all'affittuaria coltivatrice diretta anche se abbia in affitto solo una parte dei fondi del maso chiuso. L'inclusione di una parte del maso chiuso in zone di utilizzazione edilizia, industriale o turistica non esclude l'esercizio del diritto di prelazione.

(2) Nel caso in cui più affittuari o più affittuarie dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione su un maso chiuso, deve essere data la preferenza al coltivatore diretto o alla coltivatrice diretta che ha in affitto la sede o la maggior parte degli stabili del maso chiuso; a questi/e succedono gli affittuari o le affittuarie di singoli fondi e il diritto di prelazione tra di loro spetta a colui o colei che dimostri di possedere i migliori requisiti per garantire la conduzione e coltivazione diretta e la futura sussistenza del maso.

(3) In caso di alienazione di un maso chiuso a parenti entro il quarto grado o al coniuge è escluso ogni diritto di prelazione a favore degli affittuari o delle affittuarie.

(4) In caso di alienazione di un maso chiuso o di una parte del medesimo a persone imparentate oltre il secondo grado, i familiari che collaborano nel maso e vivono nel medesimo hanno diritto di prelazione su detti beni. Ai fini di questa disposizione si intendono come familiari il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado. L'alienante deve comunicare agli aventi diritto alla prelazione la proposta nei modi e termini di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. Il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, in caso di mancata comunicazione della proposta di alienazione, sono da esercitarsi nei modi e nei termini di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

(5) Nel caso di fondi agricoli offerti in vendita e confinanti con fondi agricoli facenti parte di un maso chiuso, il diritto di prelazione di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifiche, spetta anche al proprietario coltivatore diretto del maso chiuso. Nel caso di alienazione di un maso chiuso ai confinanti, anche se in possesso dei requisiti di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifiche, non spetta il diritto di prelazione.9)

(6) Per quanto non disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibile con essa, si applicano le disposizioni sul diritto di prelazione contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e nella legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifiche.9)

9)
I commi 5 e 6 dell'art. 10 sono stati così sostituiti dall'art. 23, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.