Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2001, n. 49.
(1) Ferma restando la responsabilità civile e penale degli amministratori e del personale, gli enti di cui all'articolo 1 provvedono direttamente, anche per conto degli amministratori e del personale, al risarcimento dei danni a terzi, salva l'azione di rivalsa nei confronti degli amministratori e del personale per l'accertamento della responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 2 da parte dell'organo giurisdizionale contabile.
(2) Ai fini di cui al comma 1 gli enti sono autorizzati a concedere, anche in pendenza di procedimento penale, anticipazioni nonché a transigere le vertenze, senza alcun pregiudizio per gli interessi degli amministratori e del personale ritenuti responsabili.
(3) Gli enti provvedono altresì al pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale qualora sussista la responsabilità diretta o solidale degli enti medesimi, salva l'azione di rivalsa ai sensi del comma 1.4)
(4) Su richiesta degli enti di cui all'articolo 1 la Provincia può provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.