In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 8 (Autorizzazione - Concentrazione di esercizi e servizi)  delibera sentenza

(1)9)

(2) I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche:

  1. avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;
  2. essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, rivendita di generi di monopolio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point. Più esercizi presenti all’interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, possono usufruire di un’unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall’edificio. II consumatore può accedere attraverso uno spazio comune, antistantel’area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l’area casse per tutte le merci acquistate.10)11)

(3) Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è possibile svolgere congiuntamente oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, come individuati dalla Giunta provinciale.

(4)9)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
9)
I commi 1 e 4 dell'art. 8 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 6., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
10)
L'art. 8, comma 2, è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8, e poi sostituito dall'art. 39, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
11)
La lettera b) dell'art. 8 comma 2 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 novembere 2009, n. 10.