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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 15 (Commercio elettronico) 14)

(1) Il commercio elettronico deve avere un equilibrato processo di crescita al fine di porlo in rapporto armonico rispetto allo sviluppo delle altre forme di commercio. In ogni caso deve essere garantita la tutela dei consumatori e la riservatezza dei dati.

14)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.