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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 9 (Pubblicità dei prezzi)

(1) I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

(2) Quando sono esposti insieme prodotti identici o dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Nei negozi o reparti funzionanti a self-service tutti i prodotti esposti devono essere muniti di cartello indicante il prezzo.