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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 1 (Finalità e definizioni)  delibera sentenza

(1) La presente legge tiene conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Essa disciplina il settore del commercio, tenendo conto della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarità dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi è l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della rete commerciale nelle sue diversificate offerte di servizio, riconoscendo l'importante ruolo socio-economico svolto dalle piccole e medie aziende, che garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e ai turisti.

(2) L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalità:

  1. 2)
  2. la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, lo sviluppo della imprenditorialità, in particolare quella dei giovani imprenditori e delle giovani imprenditrici, e la libera circolazione delle merci;
  3. la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al buon servizio del cliente, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, nonché all'equità dei prezzi;
  4. l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

(3) Ai fini della presente legge si intendono:

  1. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
  2. per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

(4) Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  1. ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
  2. ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche;
  3. alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche;
  4. ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125e successive modifiche, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche;
  5. agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3nonché agli industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonché accessori e ricambi inerenti alla propria attività;
  6. ai pescatori ed alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari;
  7. a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
  8. alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche;
  9. all'attività di vendita effettuata all'interno degli spazi espositivi durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni;
  10. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
  11. all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose promosse dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata zona di accesso, purché riguardi solo articoli inerenti alle manifestazioni;
  12. alle aziende di cura e soggiorno, nonché alle associazioni e consorzi turistici iscritti nei relativi elenchi provinciali, se vendono esclusivamente cartine geografiche, cartoline e pubblicazioni a carattere turistico e promozionale;
  13. ai centri sociali ed istituzionali che gestiscono laboratori protetti per soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, per la vendita dei beni prodotti nel loro ambito;
  14. ai coltivatori diretti singoli od associati, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche, nonché agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, che intendono vendere i loro prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;
  15. all'attività di vendita che si effettua nei mercatini delle pulci, dell'usato e simili, da chiunque organizzati, purché la vendita non riguardi articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio o di altri tipi. L'iniziativa deve essere comunicata al sindaco competente, e può essere vietata se si oppongono ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008 - Prosecuzione giudizio sospeso - istanza fissazione udienza - commercio - vendita al dettaglio in zona agricola - esercizi già esistenti al momento dell'introduzione del divieto - subingresso ad autorizzazione deve essere effettivo e provato - motivazione - pluralità ordini di motivi
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 141 del 24.04.2002 - Adeguamento della disciplina del commercio alle norme fondamentali di riforma economico-sociale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 160 del 10.06.1998 - Ampliamento di esercizi commerciali -- inapplicabilità delle disposizioni statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997 - Ampliamento della superficie di vendita - specifica motivazione del rigetto dell'istanza
2)
La lettera a) dell'art. 1, comma 2, è stata abrogata dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 1., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
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