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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 91)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Art. 49 (Riconoscimento di servizi)

(1) Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole elementari e secondarie e degli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio preruolo prestato nelle scuole della provincia di Bolzano senza il prescritto titolo di studio è riconosciuto, a domanda, ai soli fini del trattamento economico, per intero per i primi quattro anni e per il rimanente servizio nella misura del 50 per cento.

(2) Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

(3) Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento di tale servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso. 29)

(4) Le norme di cui al presente articolo si applicano al personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(5) I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento viene ridefinito l'inquadramento economico dell'interessato, depurato del riconoscimento di cui al comma 1. 30)

(6) Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza i benefici economici derivanti dal riconoscimento di cui al presente articolo sono considerati assegni accessori. 30)

29)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

30)

I commi 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 18 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.