(1) Fermo restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative delle amministrazioni committenti, le stesse nominano un coordinatore unico che:
- garantisce l'elaborazione del programma annuale di cui all'articolo 4 e promuove la realizzazione dello stesso;
- rappresenta l'interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del programma delle opere pubbliche;
- coordina e impartisce direttive per l'attività dei responsabili di progetto dei singoli interventi;
- assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma e delle singole opere;
- verifica la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici previsti nel programma annuale;
- propone il nominativo del direttore dei lavori;
- approva il verbale concordante nuovi prezzi che non comportano maggiori spese;
- emette i certificati di pagamento. 6)
(2) Per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo e accettazione di ogni singolo lavoro pubblico e acquisti di immobili è nominato il responsabile di progetto con funzioni di promuovere e coordinare le attività degli enti, degli uffici e delle persone coinvolte nel procedimento diretto alla realizzazione dell'opera.
(3) Il responsabile di progetto è nominato o identificato non più tardi dell'avvio della progettazione preliminare di cui all'articolo 12.
(4) Qualora il responsabile di progetto sia in possesso di qualifica tecnica adeguata, assume anche le funzioni di ingegnere capo, salvo quelle riservate al coordinatore unico.
(5) Il coordinatore unico può coincidere con il responsabile di progetto e con il direttore dei lavori.
(6) L'amministrazione committente ha facoltà di rinunciare alla nomina del coordinatore unico e del responsabile di progetto qualora l'importo dei lavori previsto in progetto non sia superiore a 2.500.000 euro. In caso di rinuncia l'amministrazione committente garantisce comunque lo svolgimento dei compiti relativi.7)
(7) Le amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 3, non sono tenute alla nomina del coordinatore unico e del responsabile di progetto.7)