(1) Per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di importo stimato pari o sopra soglia le amministrazioni committenti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, sono tenute ad applicare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE, al fine di salvaguardare la concorrenzialità e la rotazione degli incarichi.
(2) In particolare la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere acquisita attraverso la dimostrazione di aver svolto nel quinquennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando.
(3) Gli appalti di cui al comma 1 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, con l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera d'invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'amministrazione committente contestualmente all'indizione della gara approva l'ordine di importanza basandosi sui seguenti parametri: