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In vigore al: 11/09/2012

l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 61)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.

Art. 24 (Scelta del contraente per servizi di progettazione di importo pari o sopra soglia)

(1) Per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di importo stimato pari o sopra soglia le amministrazioni committenti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, sono tenute ad applicare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE, al fine di salvaguardare la concorrenzialità e la rotazione degli incarichi.

(2) In particolare la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere acquisita attraverso la dimostrazione di aver svolto nel quinquennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando.

(3) Gli appalti di cui al comma 1 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, con l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera d'invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'amministrazione committente contestualmente all'indizione della gara approva l'ordine di importanza basandosi sui seguenti parametri:

  1. sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali;
  2. sull'economicità dell'opera, in particolare rispetto ai costi di gestione e di manutenzione, fermo restando la qualità progettuale;
  3. sull'affidabilità tecnica del prestatore del servizio e della sua organizzazione professionale;
  4. sui termini di consegna delle varie fasi progettuali;
  5. su altri elementi tecnici di valutazione inseriti nel bando;
  6. 15)
15)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8. La lettera f) è stata abrogata dall'art. 48, comma 1, lettera i), della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.
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