(1) Negli appalti pubblici di servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e alle altre prestazioni professionali connesse, le offerte possono essere presentate:
- da professionisti singoli od associati;
- da società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro V. del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, project management, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
- da raggruppamenti tra i soggetti, anche eterogenei tra di loro di cui alle lettere a) e b).
(2) Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'esecuzione del servizio e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione committente.
(3) Gli affidatari degli appalti di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e attività connesse.
(4) Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica.
(5) Per le opere di competenza della Provincia gli incarichi di progettazione, direzione lavori e le altre connesse prestazioni professionali sono conferiti dall'assessore ai lavori pubblici.
(6) Le spese tecniche presunte per prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche per i progetti di competenza della Provincia vengono stimate nel 10 per cento dell'importo presunto delle opere. All'impegno delle predette spese tecniche si provvede contestualmente alla stipula del contratto d'incarico di progettazione al professionista. Qualora le spese impegnate risultino in seguito insufficienti a causa di aumenti del costo reale delle opere, l'impegno di ulteriori fondi viene disposto, con provvedimento motivato, all'atto della liquidazione della spesa, previa verifica della relativa disponibilità finanziaria.14)