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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.

Art. 17 (Riconoscimento di servizio senza titolo di specializzazione)

(1) Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole elementari e secondarie e negli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo in attività di sostegno ad alunni in situazione di handicap senza il prescritto titolo di specializzazione è integralmente riconosciuto ai soli fini del trattamento economico. Il riconoscimento è disposto, su richiesta dell'interessato, con decorrenza 1° aprile 1998.

(1/bis) Gli effetti economici derivanti dal riconoscimento del servizio decorrono dal 1° aprile 1998. Il riconoscimento viene effettuato sommando all'anzianità di servizio maturata al 31 marzo 1998 l'anzianità di servizio derivante dal riconoscimento stesso.9)

(2) I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento all'interessato viene ridefinito il proprio inquadramento economico depurato del predetto riconoscimento.

9)

Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.