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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.

Art. 3 (Accesso ai ruoli del personale docente)

(1) L'accesso ai ruoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 1, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli ai sensi della normativa vigente per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.

(2) I titoli richiesti per l'accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di concerto con l'Ordinario diocesano.2)

(3) I docenti di religione cattolica devono essere altresì in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano.

(4) I programmi d'esame per i concorsi della scuola elementare e secondaria sono definiti dal Sovrintendente o dall'Intendente scolastico competente, d'intesa con l'Ordinario diocesano, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

(5) Nel bando di concorso viene determinato il numero dei posti che possono essere occupati mediante assunzione in ruolo.

2)

Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.