Pubblicata nel B.U. 11 novembre 1997, n. 53.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano trasmette la documentazione necessaria all'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) ai fini della pubblicazione della presente legge sulle documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia. 5)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 4 è stato aggiunto dall'art. 28 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.