Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.
(1) Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono ammesse ai contributi se perseguono le seguenti finalità statutarie:
a) svolgano un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le singole operatrici/i singoli operatori e le famiglie utenti;
b) abbiano con le singole operatrici/i singoli operatori rapporti giuridici che comunque assicurino idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;
c) dispongano di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano la supervisione nei confronti delle singole operatrici/dei singoli operatori e la verifica delle condizioni igieniche ed ambientali nelle quali si esplica il servizio.
(2)8)
(3) Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti gli standards minimi relativi alle condizioni tecniche ed igieniche di esercizio della specifica forma di assistenza, alle quali viene comunque subordinato l'intervento provinciale.
(4)9)
La rubrica dell'art. 2 è stata sostituita dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 31 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, e abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.