Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1996, n. 20.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere contributi per spese correnti e spese d'investimento ad istituzioni private senza scopo di lucro, che promuovono ed erogano sul territorio provinciale il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, curandone anche l'organizzazione sul piano tecnico-amministrativo.2)
(2) Per assistenza domiciliare all'infanzia s'intende l'attività delle persone collegate alle istituzioni private senza scopo di lucro di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino.2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.