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In vigore al: 11/09/2012

a) LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 30 (Obbligo del sigillo)

(1) Le piante o loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, detenuti, trasportati o posti in commercio, devono, nell'ambito della provincia di Bolzano, essere comunque muniti di apposito sigillo fornito ed applicato dall'autorità forestale. Il sigillo è di piombo ed è contrassegnato su un lato con la sigla "BZ" e sull'altro con un numero d'ordine progressivo.

(2) Le piante suddette, provenienti da altre province o dall'estero ed accompagnate da regolare certificato d'origine, devono essere munite del sigillo, applicato, su richiesta dell'interessato, presso la più vicina stazione forestale e comunque prima di essere poste in vendita.

(3) Il sigillo non è necessario:

  • a)  per le piante detenute o trasportate dal proprietario del bosco privato per uso familiare e nel solo ambito del comune nel quale è sito il bosco;
  • b)  per le piante provenienti da altre province, se sono munite del sigillo o contrassegno applicato dall' autorità forestale del luogo di provenienza;
  • c)  per le piante provenienti da vivai, quando ogni singola pianta sia munita di un contrassegno o cartellino rilasciato ed applicato dal vivaista produttore in regola con la disciplina nazionale o comunitaria vigente per l' esercizio di tale attività. La tecnica di applicazione di questi contrassegni o cartellini deve essere tale da escludere la possibilità di un ripetuto uso degli stessi.

(4) Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'apposizione del sigillo soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per ogni pianta o cimale. 16)

16)

Vedi l'art. 1, comma 48, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

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