Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.
(1) Le piante o loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, detenuti, trasportati o posti in commercio, devono, nell'ambito della provincia di Bolzano, essere comunque muniti di apposito sigillo fornito ed applicato dall'autorità forestale. Il sigillo è di piombo ed è contrassegnato su un lato con la sigla "BZ" e sull'altro con un numero d'ordine progressivo.
(2) Le piante suddette, provenienti da altre province o dall'estero ed accompagnate da regolare certificato d'origine, devono essere munite del sigillo, applicato, su richiesta dell'interessato, presso la più vicina stazione forestale e comunque prima di essere poste in vendita.
(3) Il sigillo non è necessario:
(4) Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'apposizione del sigillo soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per ogni pianta o cimale. 16)
Vedi l'art. 1, comma 48, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.