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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 58 (Competenza territoriale)

(1) Alla Ripartizione provinciale Foreste spetta la vigilanza su tutta l'attività forestale ed alpicola sul territorio provinciale, nonché il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli uffici centrali e degli ispettorati forestali.

(2) Gli ispettorati forestali e l'azienda provinciale foreste e demanio sono le strutture operative della Ripartizione provinciale Foreste e sono coadiuvati dalle stazioni forestali e dalle circoscrizioni di vigilanza boschiva, qualora l'entità dei compiti esiga un'organizzazione territoriale più capillare.

(3) Nell'ambito delle proprie circoscrizioni, i direttori della Ripartizione provinciale Foreste, degli ispettorati forestali e degli uffici centrali, nonché il direttore dell'azienda provinciale foreste e demanio, esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio.

(4) Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste o chi da lui delegato sostituisce il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente nella sua funzione, ai sensi della normativa provinciale vigente, quale componente di qualsiasi commissione, consiglio, comitato o collegio comunque denominato.