(1) Alla Ripartizione provinciale Foreste spetta la vigilanza su tutta l'attività forestale ed alpicola sul territorio provinciale, nonché il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli uffici centrali e degli ispettorati forestali.
(2) Gli ispettorati forestali e l'azienda provinciale foreste e demanio sono le strutture operative della Ripartizione provinciale Foreste e sono coadiuvati dalle stazioni forestali e dalle circoscrizioni di vigilanza boschiva, qualora l'entità dei compiti esiga un'organizzazione territoriale più capillare.
(3) Nell'ambito delle proprie circoscrizioni, i direttori della Ripartizione provinciale Foreste, degli ispettorati forestali e degli uffici centrali, nonché il direttore dell'azienda provinciale foreste e demanio, esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio.
(4) Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste o chi da lui delegato sostituisce il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente nella sua funzione, ai sensi della normativa provinciale vigente, quale componente di qualsiasi commissione, consiglio, comitato o collegio comunque denominato.