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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 41 (Utilizzazione dei terreni e delle opere consegnate)

(1) Nei terreni rimboschiti e rinsaldati la coltura agraria ed il pascolo sono vietati.

(2) Per la violazione del divieto di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25 per ogni capo caprino oppure equino e di Euro 13 per ogni capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni caso di Euro 62. In caso di violazione dell'articolo 10, si applicano le sanzioni ivi previste, sempre che siano più gravi.31)

(3) Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità ad un piano di coltura e di conservazione approvato dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente e curare l'ordinaria manutenzione delle opere eseguite.

(4) Alle opere realizzate ed, in particolare, a quelle per la regimazione delle acque deve essere comunque assicurata una particolare cura ed una debita manutenzione, i cui costi, in caso di infrastrutture, vengono suddivisi in base all'uso delle stesse, previo appositi accordi tra gli interessati.

(5) Per la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 62 ad un massimo di Euro 622.31)

(6) Per la violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 248 ad un massimo di Euro 2.487.31)

31)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 49, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.