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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 28 (Lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali)

(1) Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti o di altri agenti patogeni, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può prescrivere adeguate misure ai proprietari o possessori di piante forestali, ordinando anche lo scortecciamento e la rimozione di tronchi e ceppaie.

(2) La Ripartizione provinciale Foreste può essere autorizzata ad eseguire in economia interventi di lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali e svolge il controllo e la sorveglianza dello stato di salute dei boschi, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo.

(3) Per le finalità di cui alla prima parte del comma 2, la Giunta provinciale può concorrere nelle spese a tal fine sostenute dai proprietari boschivi con l'erogazione di contributi fino all'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili.

(4) Chiunque viola le norme per la prevenzione e la repressione dei danni da parassiti nei boschi soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 31 e Euro 311.21)

(5) In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 8 per metro cubo, o sua frazione, di legname non scortecciato e/o rimosso.21)

(6) Qualora la violazione contenuta nei commi 4 e 5 comporti danni di cui all'articolo 10, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le prescrizioni ivi previste.

21)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 46, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.