(1) Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti o di altri agenti patogeni, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può prescrivere adeguate misure ai proprietari o possessori di piante forestali, ordinando anche lo scortecciamento e la rimozione di tronchi e ceppaie.
(2) La Ripartizione provinciale Foreste può essere autorizzata ad eseguire in economia interventi di lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali e svolge il controllo e la sorveglianza dello stato di salute dei boschi, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo.
(3) Per le finalità di cui alla prima parte del comma 2, la Giunta provinciale può concorrere nelle spese a tal fine sostenute dai proprietari boschivi con l'erogazione di contributi fino all'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili.
(4) Chiunque viola le norme per la prevenzione e la repressione dei danni da parassiti nei boschi soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 31 e Euro 311.21)
(5) In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 8 per metro cubo, o sua frazione, di legname non scortecciato e/o rimosso.21)
(6) Qualora la violazione contenuta nei commi 4 e 5 comporti danni di cui all'articolo 10, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le prescrizioni ivi previste.