In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 12 (Violazione di altre prescrizioni a tutela di boschi e terreni vincolati)

(1) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione e concernenti l'estirpazione e la rinnovazione delle ceppaie e la resinazione delle piante, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa di Euro 3 per ogni pianta o ceppaia, con un minimo in ogni caso di Euro 62.11)

(2) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione e concernenti la raccolta di strame e di altri prodotti secondari nei boschi, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.11)

(3) Per la violazione di disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, e per le quali non è prevista espressamente la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica quella di Euro 62.11)

11)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 41, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.