Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 5 al B.U. 27 giugno 1995, n. 30.
(1) All'oblazione calcolata ai sensi della presente legge continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della L.P. n. 4/1987. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la domanda di cui al comma 6 dell'articolo 1 è integrata dal certificato di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 29 della L.P. n. 4/1987, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 28 della L.P. n. 4/1987 è aumentata al 50 per cento.