Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 23 agosto 1994, n. 38.
Omissis.
Vedi la nota all'art. 5 della L.P. 17 agosto 1989, n. 6.
Integra l'art. 1 della L.P. 7 agosto 1986, n. 24.
(1) I comuni possono assumere nuovo personale nel limite della dotazione fissata nelle piante organiche deliberate ed esaminate dall'organo tutorio, fatta salva la facoltà di assunzione di personale con contratto a termine prevista dall'articolo 7, lettera b) della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.
(2) I comuni non possono procedere ad ampliamenti delle piante organiche in atto, qualora si scenda al di sotto del seguente rapporto dipendenti/popolazione:
(3) Per oggettive, documentate e motivate esigenze la Giunta provinciale eccezionalmente può autorizzare i comuni, entro sessanta giorni dalla richiesta, a derogare ai rapporti di cui al comma precedente.
(4) Nella richiesta di autorizzazione all'ampliamento deve essere attestato:
Modifica l'art. 1 della L.P. 15 gennaio 1977, n. 2.
Modifica l'art. 20 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21.
Reca modifiche alla L.P. 7 luglio 1992, n. 27.
Integra la L.P. 19 marzo 1991, n. 6.
(1) La presente legge è dichiarata urgenti ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.