(1) È abrogato l'articolo 45 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.
(2) È abrogato l'articolo 7 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n, 50.
(3) È abrogato l'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
(4) Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34.
(5) È abrogato l'articolo 25 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.