(1) Quando una legge o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, anche del nuovo testo, dell'intera disposizione, come risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali sono stampate in modo caratteristico.
(2) Quando una legge ovvero un altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, si trasmette unitamente alla legge, o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.
(3) Quando una legge ovvero un altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, la Giunta provinciale può predisporre, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, un testo aggiornato della legge e dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.