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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 5/bis (Concessioni di beni pubblici)

(1) Fatte salve le disposizioni statali in materia di lotta alla criminalità organizzata, ai sensi della legge sulla trasparenza alle società fiduciarie possono essere assegnate concessioni solo a condizione che tali società rendano nota l'identità dei fiducianti e si impegnino a rendere nota, per l'intera durata della concessione, l'identità di tutti i futuri fiducianti.

(2) A tutti gli altri soggetti in forma societaria è consentito rilasciare concessioni solo a condizione che eventuali società fiduciarie partecipanti direttamente o indirettamente rendano nota l'identità dei loro fiducianti e si impegnino anche a rendere nota l'identità di tutti i futuri fiducianti. Ciò vale anche nel caso in cui dopo il rilascio della concessione una società fiduciaria acquisisca una partecipazione diretta o indiretta a una società titolare di concessione.

(3) In caso di violazione degli obblighi succitati la concessione è revocata.

(4) I soggetti partecipati direttamente o indirettamente da società fiduciarie o essi stessi società fiduciarie, che abbiano già ottenuto una concessione di diritto pubblico dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono rendere nota l'identità dei fiducianti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione. 13)

13)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 luglio 2011, n. 9.
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