Pubblicata nel B.U. 7 settembre 1993, n. 42.
(1) Al personale del servizio sanitario provinciale di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, l'articolo 11 del decreto- legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e le norme del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.
(2) L'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 per un profilo professionale diverso da quello di appartenenza è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.