Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 1993, n. 3.
(1) Per essere ammesse a beneficiare degli interventi di cui agli articoli da 7 a 9 le cooperative sono tenute a presentare appositi progetti di sviluppo aziendale, volti a dimostrare la capacità di produrre beni o prestare servizi secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro in relazione alle finalità delle cooperative stesse.
(2) I progetti di sviluppo aziendale devono specificare: