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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 13 (Deliberazioni a contrattare e relative procedure)

(1) La stipulazione dei contratti di importo superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità deve essere preceduta da deliberazione indicante:

  1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  3. le modalità di scelta del contraente entro quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia e le ragioni che ne sono alla base.

(2) Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

(3) Agli enti locali si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 14 e seguenti, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.17)

17)
L'art. 13 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2; il comma 3 è stato successivamente aggiunto dall'art. 16 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.