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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 12 (Patto di stabilità provinciale)

(1) Nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al fine di favorire uno sviluppo equilibrato della finanza comunale e il concorso della gestione finanziaria dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Provincia ed il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni sottoscrivono annualmente, entro il termine massimo del 28 febbraio, un patto di stabilità provinciale. Tale patto di stabilità si riferisce a più esercizi finanziari ed è diretto a impegnare le amministrazioni locali a conseguire miglioramenti dei saldi di bilancio e riduzioni di finanziamenti in disavanzo delle spese, anche mediante misure correttive. 15)

(2) Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia stabiliscono, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità provinciale, criteri, modalità e indicatori compatibili con quelli a cui è tenuta la Provincia in virtù dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.16)

15)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
16)
L'art. 12 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.