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In vigore al: 11/09/2012

k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 361)
Riordinamento dello stato giuridico del personale

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

Art. 19 (Delega delle funzioni del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e trasferimento del personale all' USL Centro-Sud)

(1) Le funzioni svolte dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, sono delegate all'unità sanitaria locale Centro-Sud ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e gestite dalla medesima come servizio multizonale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

(2) Ai fini del comma 1 il personale provinciale in servizio presso il laboratorio viene trasferito all'unità sanitaria locale Centro-Sud.

(3) I tempi e le modalità di passaggio delle funzioni delegate, le modalità tecnico-organizzative ed il contingente di personale necessario per l'espletamento del relativo servizio vengono stabiliti dalla Giunta provinciale.

(4) La tabella c), allegata alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, modificata dall'articolo 3 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, e dell'articolo 5 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, nonché la tabella 2 d) dell'allegato 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sono soppresse.

(5) I posti trasferiti all'unità sanitaria locale Centro-Sud per la dotazione della pianta organica del personale per il servizio multizonale del laboratorio di igiene e profilassi sono determinati dell'allegato 3 della presente legge. Il ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11è ridotto di 1 posto nella sesta, di 5 posti nella quarta e di 1 posto nella terza qualifica funzionale.

(6) Al personale in servizio presso il laboratorio è data facoltà di optare per la permanenza presso la Provincia entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse le eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.

(7) Il personale non trasferito viene gestito come personale in soprannumero del laboratorio. Ad esso vengono estese, nel rispetto di quanto disposto al comma 6, le norme sul trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo generale.

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