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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 18 (Bilanci)

(1) Le associazioni turistiche inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e una copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione.5)

(2) La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

5)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.