(1) Le associazioni turistiche inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e una copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione.5)
(2) La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.