(1) I consorzi turistici inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e copia del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione.7)
(2) La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.